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Dal
12 aprile 2002 cambieranno alcuni aspetti relativi alle lotterie.
"Regolamento
concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n°
449".
Sintesi
del regolamento
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Le
lotterie sono manifestazioni effettuate con vendita di biglietti
staccati da registri a matrice, concorrenti a uno o più premi.
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I
biglietti potranno essere venduti nel territorio provinciale dove si
svolge l'estrazione e il costo complessivo non potrà superare 100
milioni di lire (Euro 51.645,69), indipendentemente dal prezzo dei
biglietti.
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I
biglietti devono essere numerati progressivamente.
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I
premi possono consistere soltanto in servizi o in beni mobili
escludendo denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte
di credito, metalli preziosi in verghe.
Inoltre bisognerà informare il Prefetto ed il Sindaco del Comune
dove avverrà l'estrazione almeno 30 giorni prima, comunicando il
regolamento che indica premi, quantità e prezzo dei biglietti,
luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo dell'estrazione.
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Il
Prefetto potrà vietare la manifestazione se non ricorrono le
condizioni di legge o se la manifestazione non è necessaria per le
esigenze finanziarie dell'ente promotore.
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Un
rappresentante dell'ente organizzatore provvederà prima
dell'estrazione a ritirare i biglietti invenduti e li dichiarerà
nulli nella validità dell'estrazione.
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L'estrazione
sarà effettuata in presenza di un incaricato del Sindaco e dovrà
essere redatto processo verbale.
E' abrogato l'articolo 8 della legge 26 marzo 1980, n° 62 che
considerava intrattenimenti sottoposti alla sola autorizzazione
comunale le lotterie con premi non superiori a 15
milioni di lire.
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Gli
importi pagati dai partecipanti a lotterie, tombole e pesche di
beneficenza sono esclusi da IVA.
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Sui
premi corrisposti si applica una ritenuta del 10%.
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