Fonte: GazzettaUfficiale.it
 
Note: Con il D.P.R. n.385 del 15 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2004, è stato approvato un regolamento di riorganizzazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che, alla luce dei recenti interventi normativi, ha assunto nuove funzioni in materia di gestione ed esercizio di giochi, scommesse e concorsi pronostici già di competenza dell’Agenzia delle entrate, nonché di quelli connessi a manifestazioni sportive organizzate dal CONI.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2003, n.385

 
Regolamento   di  organizzazione  dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato.

 (GU n. 22 del 28-1-2004)
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  comma  4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e successive modificazioni, recante, tra l'altro, la disciplina
dell'attivita' di Governo;
  Visto  il  regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  regio  decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la
determinazione   delle  facolta'  dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli   di   Stato   e   delle   attribuzioni   del  consiglio  di
amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa;
  Vista   la   legge  22 dicembre  1957,  n.  1293,  ed  il  relativo
regolamento  di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  14 ottobre  1958,  n.  1074,  e successive modificazioni,
sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi
di monopolio;
  Visto l'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive
modificazioni, che ha istituito il Comitato generale per i giochi;
  Visto  l'articolo 13  della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente
delega  al  Governo  per  il  conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio 1998, n. 283, concernente
l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000,
n. 115, concernente regolamento recante norme per la riorganizzazione
dell'Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,  a  norma
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  l'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
recante primi interventi per il rilancio dell'economia;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.   33,   recante   regolamento   concernente   l'affidamento  delle
attribuzioni  in  materia  di  giochi e scommesse all'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1,
della legge n. 383 del 2001;
  Visto   l'articolo 4  del  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178,
recante  disposizioni  in materia di unificazione delle competenze in
materia  di  giochi,  ed  in particolare il comma 3-bis, che consente
l'assegnazione  all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
esperti del Servizio consultivo e ispettivo tributario;
  Visto  l'articolo 8, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200,  recante disposizioni sulla composizione e sul funzionamento del
Comitato generale per i giochi;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge
27 dicembre  2002,  n.  289,  devono  ritenersi  esclusi  dall'ambito
applicativo  di  tale norma i provvedimenti di riorganizzazione delle
amministrazioni  pubbliche  gia'  formalmente  avviati  alla data del
31 dicembre 2002;
  Sentite,  in  data  2 dicembre  2002,  le  organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative,  ai  sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'articolo 3,  comma  1, lettera g), del decreto legislativo
3 luglio  2003,  n.  173,  recante,  tra  l'altro, l'istituzione e le
attribuzioni della Commissione per la trasparenza dei giochi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 27 gennaio 2003
e del 14 luglio 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati  e  del Senato della Repubblica, espressi in data 29 ottobre
2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
 

                                Emana
 

                      il seguente regolamento:
 

                               Art. 1.
                Definizioni e ambito della disciplina
 

  1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
    a) per «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze;
    b) per «Ministero», il Ministero dell'economia e delle finanze;
    c) per «Amministrazione autonoma», l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
  2.  L'Amministrazione  autonoma e' ordinata secondo le disposizioni
del presente regolamento.
 

      
                               Art. 2.
Direttore  generale,  uffici  di  funzione  dirigenziale  di  livello
  generale ed organismi operanti presso l'Amministrazione autonoma
 

  1.  Il  direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma  svolge
compiti  di  coordinamento,  direzione  e  controllo  degli uffici di
funzione     dirigenziale     di     livello     generale    compresi
nell'Amministrazione  autonoma  stessa,  al  fine  di  assicurare  la
continuita'   delle  funzioni  dell'Amministrazione  autonoma  ed  e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso  dipendenti,  in attuazione degli indirizzi del Ministro; svolge
funzioni di vigilanza nei confronti degli uffici dell'Amministrazione
autonoma.
  2.  Il  direttore  generale  si  avvale  degli esperti del Servizio
consultivo  e  ispettivo tributario che con decreto del Ministro sono
individuati  e  distaccati,  in numero non superiore a cinque, presso
l'Amministrazione autonoma.
  3.   Gli  uffici  di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale
dell'Amministrazione autonoma sono:
    a) la direzione per le strategie;
    b) la direzione per i giochi;
    c) la direzione per le accise;
    d) la direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse.
  4. Presso l'Amministrazione autonoma operano altresi':
    a) il  Comitato  generale  per i giochi, che coadiuva il Ministro
nella  formulazione  degli  indirizzi  strategici  per il settore dei
giochi,   delle  scommesse  e  dei  concorsi  pronostici,  ed  i  cui
componenti  sono nominati con decreto del Ministro, con il quale sono
altresi'  stabiliti  i  compensi per i membri del Comitato diversi da
quelli che ne fanno parte in ragione del loro ufficio. Il Comitato e'
presieduto  dal Ministro ovvero da un suo delegato ed e' composto dai
membri  previsti  dalle  disposizioni vigenti, dal direttore generale
dell'Amministrazione   autonoma   e  da  cinque  persone  di  elevata
esperienza professionale, anche in ragione del loro ufficio;
    b) la  Commissione per la trasparenza dei giochi, che sostituisce
tutti   gli   organismi   o  commissioni,  comunque  denominati,  che
esercitano funzioni di vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio del
lotto,  delle  lotterie,  dei  giochi, delle scommesse e dei concorsi
pronostici,  in  particolare  per quanto attiene la correttezza delle
operazioni   di   estrazione,   di  accertamento  dei  risultati,  di
determinazione  del  montepremi,  di definizione e assegnazione delle
vincite.  La  Commissione,  competente  altresi'  a risolvere, in via
amministrativa,  le  contestazioni  in materia di giochi, e' nominata
con  decreto direttoriale. La Commissione e' composta da un numero di
membri  inferiore  del  dieci  per  cento  di  quello complessivo dei
componenti   degli   organismi   o   commissioni  cui  la  stessa  si
sostituisce.    Con    decreto    direttoriale    sono    determinate
l'organizzazione  e le modalita' di funzionamento della Commissione e
sono  fissati,  senza  oneri  aggiuntivi  a carico del bilancio dello
Stato,  i  compensi  spettanti  ai  suoi  componenti.  La Commissione
presenta  annualmente  al  Ministro  una  relazione  sulla  attivita'
svolta, per il successivo inoltro al Parlamento;
    c)  la  Consulta  tecnica  nazionale  dei  giochi,  con  funzioni
propositive  e  consultive  in  materia  di  lotto, lotterie, giochi,
scommesse  e  concorsi pronostici, nonche' in tema di concessioni. La
Consulta,  presieduta  dal  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma,   e'  composta  dai  direttori  degli  uffici  di  funzione
dirigenziale  di  livello  generale  della  medesima  Amministrazione
autonoma,  da  un  ufficiale  generale  del  Corpo  della  guardia di
finanza,  dal  Segretario  generale  del  Ministero  per  i beni e le
attivita'  culturali,  dal  Capo  del Dipartimento della qualita' dei
prodotti  agroalimentari  e dei servizi del Ministero delle politiche
agricole  e  forestali.  Alle  sedute  della Consulta sono chiamati a
partecipare,   per   le  materie  di  interesse,  rappresentanti  dei
concessionari  o  delle  loro  associazioni.  La  partecipazione alla
Consulta e' gratuita.
 

      
                               Art. 3.
                     Direzione per le strategie
 

  1. La direzione per le strategie svolge le seguenti funzioni:
    a) definisce  le  strategie commerciali e promozionali in materia
di giochi, scommesse, concorsi pronostici, lotto, lotterie nazionali,
tradizionali e ad estrazione istantanea;
    b) analizza  i  settori relativi alla materia di cui alla lettera
a)  ed  a  quella  dei tabacchi; individua le misure per il contrasto
delle attivita' illegali e per il razionale sviluppo di tali settori;
    c) elabora le misure per la razionalizzazione, anche informatica,
e  lo  sviluppo  sia dei canali di commercializzazione che della rete
fisica  dei  punti  di  vendita dei giochi, assicurando, comunque, il
coordinamento     delle     tecnologie    informatiche    nell'ambito
dell'Amministrazione autonoma;
    d) cura   la  predisposizione  delle  proposte  normative  e  dei
provvedimenti  amministrativi  a  contenuto generale nelle materie di
cui alla lettera b);
    e) effettua    l'analisi   statistico-economica   delle   entrate
derivanti  dai  giochi, dalle scommesse, dai concorsi pronostici, dal
lotto,   dalle  lotterie  nazionali,  tradizionali  e  ad  estrazione
istantanea, nonche' dalle accise sui tabacchi;
    f)  fornisce gli indirizzi in materia di gestione del contenzioso
nelle materie di cui alla lettera b);
    g)  gestisce  le  relazioni  istituzionali a livello nazionale ed
internazionale.
  2.  Il  direttore  per  le  strategie  e'  il vicario del direttore
generale   dell'Amministrazione  autonoma;  assolve  le  funzioni  di
segretario  del  Comitato  generale per i giochi, avvalendosi, a tale
fine, delle risorse interne all'Amministrazione autonoma.
 

      
                               Art. 4.
                       Direzione per i giochi
 

  1. La direzione per i giochi svolge le seguenti funzioni:
    a) provvede  all'organizzazione e all'esercizio dei giochi, delle
scommesse,  dei  concorsi  pronostici  e  del  lotto, assicurando, in
particolare,  l'attivita' provvedimentale per l'istituzione dei punti
di  raccolta  del  gioco  del lotto automatizzato, la direzione delle
lotterie  nazionali,  tradizionali  e  ad  estrazione istantanea, con
particolare  riguardo alle spese ed alla ripartizione del ricavato di
ciascuna  di  esse in base alle norme vigenti, nonche' la propaganda,
la   distribuzione   e  la  vendita  dei  relativi  biglietti,  anche
proponendo   al   direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma
l'affidamento,   in tutto   o  in  parte,  delle  relative  attivita'
gestionali  ad uno o piu' operatori e curando i relativi adempimenti,
con   procedure   concorsuali   conformi  all'ordinamento  interno  e
comunitario;
    b) attua  le  iniziative  pubblicitarie nelle materie di cui alla
lettera a);
    c) cura   la  gestione  amministrativa  delle  concessioni  nelle
materie  di  cui  alla  lettera  a),  nonche'  l'organizzazione  e lo
svolgimento  delle  attivita',  nelle  stesse materie, non affidate a
concessionari;
    d) effettua  il  controllo  delle  entrate  derivanti dai singoli
giochi, con particolare riferimento alle entrate erariali;
    e) cura la gestione del contenzioso, nelle materie di competenza.
  2.  La  direzione  per  i  giochi,  relativamente  alle  materie di
competenza,  assicura  altresi'  la direzione funzionale degli uffici
periferici dell'Amministrazione autonoma.
  3.  Il  direttore  per  i  giochi assolve le funzioni di segretario
della  Commissione  per  la  trasparenza  dei giochi e della Consulta
tecnica nazionale dei giochi, avvalendosi, a tale fine, delle risorse
interne all'Amministrazione autonoma.
 

      
                               Art. 5.
                       Direzione per le accise
 

  1. La direzione per le accise svolge le seguenti funzioni:
    a) cura   l'attivita'   provvedimentale  per  il  rilascio  delle
concessioni  amministrative  nel  settore  della vendita dei tabacchi
lavorati  per il tramite degli uffici periferici e per l'applicazione
delle  sanzioni  amministrative previste dalla legge 18 gennaio 1994,
n. 50;
    b) predispone  la  disciplina  in materia di istituzione e regime
dei  depositi  fiscali  di  tabacchi  lavorati  e  di controlli sulla
circolazione   dei  tabacchi  lavorati  in  sospensione  d'imposta  e
assicura   la   fornitura   dei  contrassegni  di  legittimazione  ai
produttori nazionali ed a quelli esteri;
    c) cura  l'istruttoria  per le autorizzazioni all'istituzione dei
depositi fiscali di tabacchi lavorati;
    d) vigila  sui  depositi fiscali di tabacchi lavorati e controlla
la  regolarita'  dei versamenti e della contabilizzazione dei tributi
da parte degli stessi depositi;
    e) controlla  la  conformita' dei prodotti da fumo alla normativa
nazionale  e  comunitaria in materia di etichettatura, esercitando in
materia  i  poteri  di  competenza  del  Ministero  ed in particolare
curando  gli  adempimenti conseguenti al controllo di condensato e di
nicotina nei prodotti da fumo e le relative analisi di laboratorio;
    f)  cura  l'iscrizione  nella  tariffa di vendita al pubblico dei
tabacchi lavorati e l'aggiornamento della stessa tariffa;
    g) cura  l'iscrizione in tariffa dei fiammiferi, l'accertamento e
la contabilizzazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;
    h) dirige il settore del contenzioso penale tributario in materia
di contrabbando di tabacchi lavorati, assicurando l'organizzazione ed
il  controllo  della connessa attivita' presso gli uffici periferici,
curando  altresi'  ogni  altra competenza del Ministero in materia di
contrabbando di tabacchi lavorati;
    i) elabora le misure per la razionalizzazione, anche informatica,
e  lo  sviluppo  sia dei canali di commercializzazione che della rete
fisica dei punti di vendita dei tabacchi;
    l)  cura  le  attivita'  ed  esercita  i  poteri  in  materia  di
amministrazione  e  riscossione  delle  accise sui tabacchi lavorati,
nonche'   la   gestione  del  contenzioso  in  tutte  le  materie  di
competenza;
    m) cura  gli  adempimenti  connessi all'esercizio della vigilanza
sull'Ente   tabacchi   italiani,  nonche'  gli  adempimenti  connessi
all'esercizio  della  vigilanza  sui  depositi  fiscali  dei tabacchi
lavorati sul territorio nazionale;
    n) effettua il controllo delle entrate derivanti dalle accise sui
tabacchi.
  2.  La  direzione  per  le  accise,  relativamente  alle materie di
competenza,  assicura  altresi'  la direzione funzionale degli uffici
periferici dell'Amministrazione autonoma.
 

      
                               Art. 6.
     Direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse
 

  1.  La  direzione  per l'organizzazione e la gestione delle risorse
svolge le seguenti funzioni:
    a) cura l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle risorse
umane,  economico-finanziarie, strumentali, logistiche e tecnologiche
necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Amministrazione autonoma
e ne verifica il livello di utilizzazione;
    b) cura  i servizi di contabilita' generale delle entrate e delle
spese,  anche  ai  fini  della  redazione  del bilancio autonomo, del
consuntivo  finanziario e del conto patrimoniale dell'Amministrazione
autonoma;
    c) controlla  i rendiconti amministrativi degli uffici centrali e
periferici;
    d) assicura  che  la  formazione del personale, realizzata con la
Scuola    superiore    dell'economia   e   delle   finanze,   nonche'
l'organizzazione  dell'Amministrazione  autonoma, siano funzionali al
raggiungimento delle missioni istituzionali;
    e) cura le relazioni sindacali e la gestione della contrattazione
collettiva;
    f) cura la comunicazione interna;
    g) cura  il  servizio  statistico  in collegamento con l'Istituto
nazionale di statistica;
    h)  assicura,  nell'ambito  del  coordinamento  delle  tecnologie
informatiche   effettuato   dalla  direzione  per  le  strategie,  lo
sviluppo,  la  manutenzione  e  l'esercizio del sistema informativo e
della rete telematica dell'Amministrazione autonoma;
    i) gestisce i servizi generali della sede di direzione;
    l)  predispone  le  previsioni di entrata e di spesa sia corrente
che di investimento;
    m) effettua   la   programmazione   dei   fabbisogni  di  risorse
strumentali e provvede all'acquisizione di beni e servizi;
    n) definisce  gli  indirizzi,  i  metodi  e  le  procedure per la
gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione autonoma;
    o) approva    le    concessioni    dei    beni   del   patrimonio
dell'Amministrazione autonoma;
    p)     cura    la    gestione    del    patrimonio    immobiliare
dell'Amministrazione autonoma;
    q)  cura  le  trattazioni  relative  alle  concessioni  sui  beni
demaniali affidati all'Amministrazione autonoma;
    r) cura  la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
e  le  attivita'  relative alla sicurezza ed alla tutela della salute
nei luoghi di lavoro;
    s) cura  la gestione del contenzioso, a livello non locale, nelle
materie di competenza.
  2.  La  direzione  per l'organizzazione e la gestione delle risorse
assicura    la   direzione   gerarchica   degli   uffici   periferici
dell'Amministrazione autonoma.
 

      
                               Art. 7.
                         Datazioni organiche
 

  1.   La   dotazione   organica   dell'Amministrazione  autonoma  e'
determinata  secondo  l'allegata  tabella A. La dotazione organica di
cui   alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, e' rideterminata secondo l'allegata
tabella B.
 

      
                               Art. 8.
                  Abrogazioni e disposizioni finali
 

  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento sono abrogate le disposizioni relative all'organizzazione
dell'Amministrazione   autonoma   con   esso   incompatibili,   e  in
particolare:
    a) il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;
    b) gli articoli 3, 4, 5, 8, 10 e 11 della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293;
    c) gli  articoli 11,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24,
28,  29,  30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 e 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;
    d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n.
115;
    e) l'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357.
  2.  A decorrere dalla data del decreto del Ministro di definizione,
ai  sensi  dell'articolo 17,  comma  4-bis,  lettera  e), della legge
23 agosto  1988,  n.  400,  dei  compiti  delle  unita'  dirigenziali
nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali   di   livello   generale
dell'Amministrazione  autonoma,  seguendo il criterio di accorpare le
funzioni  omogenee  e  di  eliminare  le duplicazioni, cessa di avere
effetto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  del  19 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
170 del 22 luglio 2000.
  3.   Sono  abrogate  le  disposizioni  che  prevedono  organismi  o
commissioni,  comunque denominati, che esercitano, relativamente alle
attribuzioni   del  Ministero,  i  compiti  degli  organismi  di  cui
all'articolo 2,  comma 4. Tali organismi o commissioni, in ogni caso,
sono soppressi a decorrere dalla data di operativita' degli organismi
di cui al medesimo articolo 2, comma 4.
  4.  Le  risorse  finanziarie  utilizzate  per  gli  organismi  e le
commissioni  soppressi,  ai  sensi  del  comma 3,  sono  destinate al
funzionamento degli organismi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
a)  e  b) i cui oneri non possono complessivamente superare l'entita'
delle  risorse  finanziarie  gia'  utilizzate  per gli organismi e le
commissioni soppressi.
  5.  Dall'attuazione  del  presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
 

    Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2003
 

                               CIAMPI
 

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
 

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2004
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 32

 

                                                            Tabella A
                                  (prevista dall'articolo 7, comma 1)
 

                         DOTAZIONE ORGANICA
             AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO
 

 

Dirigenti di prima fascia                      5
Dirigenti di seconda fascia                   40
 

Area C                                       351

        C3                        41

        C2                       121

        C1                       189

 

Area B                                       954

        B3                       446
        B2                       287
        B1                       221
 

Area A                                        67
 

Totale dotazione                            1417
 

 

  

                                                            Tabella B
                                  (prevista dall'articolo 7, comma 1,
                                 sostitutiva della tabella A allegata
                                      al decreto del Presidente della
                                    Repubblica 26 marzo 2001, n. 107)
 

                   «DIMENSIONAMENTO DELL'ORGANICO
 

                                                            Tabella A
 

=====================================================================
Uffici       Organico  Dirigenti  Dirigenti  Altri  Ruolo provvisorio
             totale    Uffici                       ad esaurimento
                       Dirigen-                     del Ministero
                       ziali                        delle Finanze di
                       generali                     cui all'art.4 del
                                                    D.lgs. n. 283
                                                    del 1998
Dipartimento
delle
politiche
fiscali       1131        9           107      1015
 

Segreterie
della
commissione
tributaria    2682                     19      2663
 

Amministrazione
autonoma dei
Monopoli di
Stato         1417         5           40      1372
 

Totale

generale      5230        14          166      5050        6395